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Che cos’è il rogito

Pubblicato da Revool sopra 4 Novembre 2020
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Il rogito è un atto pubblico redatto dal notaio, che conferisce pubblica fede a quanto avviene in sua presenza. Utilizzato per formalizzare principalmente gli atti di compravendita immobiliare, il rogito deve avere un contenuto ben preciso, come previsto dall’art. 51 della legge sull’ordinamento del notariato n. 89/1913.

Il rogito: la definizione del codice civile

Il rogito è un atto pubblico redatto da un notaio che attribuisce certezza a tutto quanto accade in sua presenza. Per comprendere che cos’è il rogito è quindi necessario capire cos’è un atto pubblico, la cui definizione è contenuta nell’art. 2699 c.c. per il quale: “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.”

La natura di atto pubblico del rogito

Dalla definizione emerge che la natura di atto pubblico del rogito notarile è molto importante per diverse finalità, ovvero:

– per la validità del negozio, se la legge richiede la forma scritta ad substantiam;

–  per finalità probatorie, visto che ai sensi dell’art 2700 c.c: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”;

– per rendere l’atto conoscibile a terzi considerato che l’art 2657 c.c. qualifica l’atto pubblico come titolo idoneo alla trascrizione;

– perché titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 c.p.c., da far valere nei confronti del debitore.

Legittimazione del notaio alla redazione del rogito notarile

Il rogito notarile è quindi un tipico atto pubblico che il notaio può redigere in quanto legittimato, dall’art. 1 della legge n. 89/1913 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, a ricevere atti tra vivi a cui attribuisce pubblica fede, avendo cura di conservarne il deposito, rilasciarne copie, certificati ed estratti.

Il contenuto del rogito notarile

Compreso il valore dell’atto notarile, qual è però il suo contenuto? A questa domanda fornisce risposta esaustiva l’art. 51 della legge sull’ordinamento del notariato, in base al quale l’atto deve contenere l’intestazione “Repubblica italiana” e i seguenti dati:

l’indicazione in lettere dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

il nome, il cognome e l’indicazione della residenza del notaio e del Collegio notarile a cui è iscritto;

il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti o rappresentati legali, e allegato della copia o dell’originale della procura;

la dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti o dell’accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere e per intero, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto;

la descrizione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non essere confuse con altre;

l’indicazione dei titoli e delle scritture che s’inseriscono nell’atto;

la menzione che dell’atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo è stata data dal notaio, o da una persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se intervenuti;

la menzione che l’atto è stato redatto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui si compone e delle pagine scritte;

la firma composta da nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaio;

per gli atti di ultima volontà e quando le parti lo richiedono l’indicazione dell’ora della in cui avviene la sottoscrizione dell’atto avviene;

 

negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione deve essere apposta sul margine di ogni foglio, anche con il solo cognome delle parti, dell’interprete, dei testimoni e del notaio, tranne il foglio che contiene le sottoscrizioni finali.

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